Errore 4.0 #10 – Sull’autocertificazione non è necessaria una data certa

Il 10° episodio della serie “Errori 4.0” tratta l’importanza delle date in ambito 4.0, ma soprattutto il ruolo che ha la data certa in un documento redatto dall’azienda: l’autocertificazione.

Sull’autocertificazione non è necessaria la data certa.

Uno dei temi che abbiamo già affrontato in un nostro articolo è la differenza fra una perizia giurata e una perizia asseverata, anche “digitalmente” per così dire. Questi due tipi di documenti per loro natura hanno una data certa che li contraddistingue.

Nel primo caso è la data di registrazione in presenza di una perizia giurata presso un Notaio, un Giudice di Pace, la Cancelleria di un Tribunale: è un documento pubblico ufficiale e come tale viene presentato davanti a un Pubblico Ufficiale che per lo protocolla con un numero attribuendo una data precisa e certa.

Con l’asseverazione in digitale, la apposizione di una marca temporale digitale e l’inoltro della documentazione via PEC forniscono un riferimento temporale certo in quanto non alterabile.

Ma perché questa data è così importante?

Nell’ambito di Industria 4.0 alcune date sono fondamentali e devono essere determinate in maniera precisa per le implicazioni che hanno:

  • L’eventuale versamento dell’acconto del 20% per la prenotazione d’acquisto del bene
  • L’effettuazione dell’investimento
  • La data di consegna del bene
  • La data di messa in funzione e interconnessione
  • La data di verifica dell’Inter connessione e dei requisiti di legge
  • La data di giuramento o asseverazione della perizia e per analogia anche quello dell’eventuale autocertificazione.

A esclusione di quest’ultima data, tutte le altre sono funzionali alla determinazione della aliquota di agevolazione e della verifica dei corretti termini di consegna e di interconnessione per la legittima fruizione della corretta determinata percentuale di beneficio fiscale.

L’ultima fra le date elencate determina invece il momento in cui chi ha fatto l’investimento può iniziare a fruire materialmente dei benefici fiscali collegati all’investimento stesso.

Per intenderci, con le prime leggi riferite all’Iper ammortamento la fruizione del beneficio iniziava dall’esercizio successivo alla data della perizia o dell’autocertificazione, quindi ciò poteva significare anche 11 e 12 mesi dopo.

In tempi più recenti con introduzione del Credito d’Imposta e con l’evoluzione della Legge, ci troviamo attualmente in una situazione in cui l’azienda può iniziare a fruire del beneficio fiscale anche il mese successivo rispetto alla data della perizia o dell’autocertificazione. Va da sé quindi che questa data sia piuttosto rilevante e come debba essere determinata con precisione.

Perchè Errore 4.0

Ora, nelle varie leggi il tema dell’autocertificazione non è mai stato approfondito in dettaglio ma viene dato un po’ per scontato. Probabilmente si considera il tema attinente ad aree più amministrativo-burocratiche, quindi non di stretta competenza della legge Industria 4.0.

Varrebbe a dire: il perito deve sapere da solo come giurare le sue perizie o come asseverarle dando loro valore legale anche in digitale; chi si autocertifica deve sapere da solo come autocertificarsi in maniera corretta (quindi sapendo cosa scrivere e come ottemperare agli adempimenti di legge).

Quindi in definitiva:

  1. l’autocertificazione può stare senza data certa?
  2. come appongo l’eventuale data certa?

Per 1) viste le premesse è estremamente consigliabile apporre la data certa per evitare potenziali contestazioni in quanto la prova sarà presumibilmente in capo al verificato e non al verificante.
Per 2) le strade in breve sono, a nostro parere e secondo i nostri approfondimenti:

  • registrazione del documento presso notaio, giudice di pace o cancelleria del tribunale
  • invio di una raccomandata in busta aperta (altrimenti la data certa sta sulla busta ossia sul contenitore e non sul contenuto)
  • invio di una PEC con il testo dell’autocertificazione nel corpo della PEC (per lo stesso motivo di cui sopra)
  • apposizione della firma digitale e marca temporale digitale sull’autocertificazione (con eventuale successivo  auto-invio via PEC, anche come allegato)

Suggeriamo comunque una verifica con i propri consulenti in questo settore specifico per eventuali ulteriori indicazioni.

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