Ogni giorno molte imprese ci contattano per chiedere quando sarà finalmente possibile accedere al nuovo Iperammortamento 2026. La domanda è comprensibile: la misura è formalmente prevista dalla Legge di Bilancio 2026, ma la sua piena operatività richiede il completamento di una sequenza di passaggi normativi e amministrativi che, ad oggi, non risulta ancora del tutto conclusa.
Il diagramma cronotemporale qui sotto ricostruisce bene questa situazione: la decorrenza teorica della misura è fissata al 1° gennaio 2026, ma restano mancanti alcuni passaggi successivi, tra cui la pubblicazione del decreto attuativo, l’adozione del decreto operativo e l’apertura della piattaforma GSE.
Il punto di partenza: Legge di Bilancio 2026
La norma madre è la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, che ha introdotto l’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il beneficio consiste in una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione del bene, e non in un credito d’imposta immediatamente compensabile.
Le aliquote previste sono particolarmente rilevanti: maggiorazione del 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro. Secondo quanto indicato dal Dipartimento per il Programma di Governo, l’agevolazione si applica agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Cosa è successo dopo marzo 2026
Rispetto al quadro di marzo, un passaggio importante è stato il DL n. 38/2026. L’articolo 7 ha eliminato il vincolo che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, rendendo ammissibili anche beni strumentali prodotti fuori da tale area. La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Un ulteriore aggiornamento riguarda la conversione del decreto: la Legge n. 88 del 22 maggio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 ed è entrata in vigore il 23 maggio 2026. Questo passaggio aggiorna quanto riportato nel cronoprogramma allegato, dove alla data del 20 maggio la conversione risultava approvata alla Camera ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto attuativo: un tassello decisivo
Il decreto attuativo MIMIT-MEF rappresenta il passaggio decisivo per trasformare la misura da previsione normativa a procedura concretamente gestibile dalle imprese. Il provvedimento definisce procedure di accesso, termini di comunicazione, criteri di calcolo dell’incentivo, beni agevolabili, documentazione e controlli. Alla data dell’8 maggio 2026, il decreto risultava adottato dai Ministri competenti ma ancora all’esame degli organi di controllo, in attesa della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La procedura prevista si articolerà in tre comunicazioni principali al GSE: comunicazione preventiva, comunicazione di conferma dell’investimento e comunicazione di completamento. Quest’ultima dovrà essere corredata da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, con invio entro il 15 novembre 2028. Sono inoltre previste comunicazioni periodiche annuali per il monitoraggio degli oneri, una entro il 20 gennaio e una entro il 30 giugno.
Perché l’apertura del portale GSE è così importante
Il vero spartiacque operativo sarà l’apertura della piattaforma GSE. Fino a quel momento, le imprese possono pianificare, raccogliere documentazione, verificare l’ammissibilità dei beni e predisporre i dossier tecnici, ma non possono ancora completare l’iter telematico della misura.
Questo aspetto è particolarmente importante perché il beneficio non dipenderà solo dall’acquisto del bene, ma anche dalla corretta gestione della procedura: interconnessione, attestazioni tecniche, documentazione contabile, rispetto delle tempistiche e verifica positiva da parte del GSE.
Scenario 1: apertura rapida della procedura
Il primo scenario è quello più favorevole: pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, successivo decreto operativo o direttoriale con modulistica e istruzioni, e apertura del portale GSE in tempi brevi.
In questo caso, le imprese che avranno già definito il piano investimenti potranno muoversi rapidamente. Saranno avvantaggiate soprattutto le aziende che hanno già verificato la classificazione dei beni, predisposto le analisi tecniche, chiarito i requisiti di interconnessione e raccolto preventivi, ordini, contratti e documenti contabili.
Scenario 2: apertura graduale e prime difficoltà applicative
Un secondo scenario, molto realistico, è quello di un’apertura progressiva. Il portale potrebbe essere disponibile, ma con istruzioni operative da consolidare, FAQ in aggiornamento e dubbi interpretativi sui casi più complessi.
Le aree che potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti riguardano, ad esempio, i beni immateriali, i software, i sistemi cloud, gli impianti di autoproduzione energetica, il calcolo del fabbisogno energetico e la corretta individuazione dei costi ammissibili. Per gli impianti di produzione di energia elettrica, il decreto prevede che il dimensionamento non possa eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Scenario 3: rinvii tecnici e accumulo delle pratiche
Un terzo scenario è quello di un ulteriore rallentamento operativo. Anche con il quadro normativo ormai definito, potrebbero essere necessari tempi tecnici per l’adeguamento della piattaforma, la pubblicazione dei modelli e l’allineamento tra MIMIT, MEF e GSE.
In questo caso, il rischio per le imprese non sarebbe tanto la perdita immediata dell’agevolazione, quanto l’accumulo delle pratiche e la concentrazione delle richieste in una finestra temporale ristretta. Per questo è opportuno non attendere l’ultimo momento: quando il portale sarà aperto, sarà essenziale avere già verificato la struttura dell’investimento.
Cosa dovrebbero fare ora le imprese
In questa fase non è prudente basarsi su una data presunta. È invece utile lavorare su ciò che può essere già preparato: analisi preliminare dei beni, verifica degli allegati agevolabili, controllo dei requisiti 4.0, valutazione dell’interconnessione, raccolta documentale e pianificazione dei tempi di ordine, consegna, entrata in funzione e completamento.
L’Iperammortamento 2026 non va letto come un semplice incentivo automatico, ma come una misura ad alta intensità documentale. Le imprese che si preparano prima riducono il rischio di errori, ritardi o contestazioni successive.
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