Il testo è pubblicata anche sul sito del PSR a questa pagina (nella sezione a destra “documentazione”)
Le agevolazioni sono cumulabili agli aiuti del PSR nel limite delle percentuali previste dal regolamento europeo, quindi non fino al 100% del valore del bene come ipotizzato inizialmente.
Per portare un caso pratico riportiamo un esempio che è stato confrontato dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Regione.
Nell’esame del caso pratico bisogna verificare la percentuale massima prevista dall’allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, in funzione delle caratteristiche del beneficiario o dell’operazione.
In questo caso supponiamo che si tratti di azienda agricola: la percentuale massima di contribuzione prevista dall’allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 è pari al 40%.
Supponiamo che l’investimento ammonti sia riferito a un bene di € 100.000,00 di investimento.
Se il contributo PSR previsto dal bando è pari al 30% (30.000,00 euro a fronte del bene di 100.000,00 euro) l’agevolazione fiscale non può superare il 10% pari a 10.000,00 euro, al fine di rispettare la percentuale max del 40%.
Infatti le agevolazioni fiscali sono cumulabili con il sostegno del PSR avente ad oggetto i medesimi costi esclusivamente a condizione che l’aiuto cumulato con l’agevolazione rimanga entro i limiti fissati dall’allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.
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