Oltre alle Macchine Agricole, ammesse anche Mietitrebbie e semoventi quali Trinciatrici, Vendemmiatrici e Carri Miscelatori.
Quali macchinari a combustibile fossile rientrano effettivamente nella misura Transizione 5.0? Quali non rientrano? Vediamo insieme alcuni esempi per chiarire meglio il campo di applicazione.
I Decreti
- Decreto Legge 2 marzo 2024 n°19
- Decreto Attuativo 24 luglio 2024
- Decreto Direttoriale del 6 agosto 2024
I suddetti decreti prevedono la possibilità di applicare la misura Transizione 5.0 anche a beni che utilizzano combustibili fossili a patto che:
“di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti”.
Macchinari rientranti
1 – Macchine che vengano utilizzate in attivi/asset aziendali riconducibili ad attività agricole o forestali;
2 – Macchine che rientrino nel regolamento UE 2013/167 e nel regolamento UE 2016/1628;
> Rientrano: MACCHINE AGRICOLE quali trattrici agricole, trainati in genere quali rimorchi agricoli, seminatrici, vendemmiatrici, coltivatori, atomizzatori, macchine agricole quali mietitrebbie, semoventi quali vendemmiatrici, trinciatrici, carri miscelatori e in fine telescopici*;
> Non Rientrano: MACCHINE OPERATRICI quali pale meccaniche, escavatori, telescopici*
* i telescopici potrebbero essere omologati sia come trattrice agricola 167/2013 che come macchina agricola operatrice semovente.
3 – I beni a motorizzazione Stage I sono stati commercializzati in Italia fino al 31/12/2001, la verifica si fa da libretto di circolazione
Riporto una tabella riepilogativa con le scadenze per i motori, però non prenderla alla lettera.
Calendario secondo Direttiva 2000/25 – 2005/13
Diesel – Obbligo omologazione da (a) – Immatricolazione entro il
Fase I A 130 kW ≤ P ≤ 560 kW – 30/06/2001 – (2)
B 75 kW ≤ P < 130 kW - 31/12/2000 - 30/06/2001 - (2) C 37 kW ≤ P < 75 kW - 31/12/2000 - 30/06/2001 - (2) (2) Per i motori delle categorie da A a G, gli Stati membri possono prorogare di due anni le date di cui al paragrafo 3, in relazione a motori aventi data di produzione antecedente a quella suddetta. Essi possono ammettere altre eccezioni nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10 della direttiva 97/68/CE. Per saperne di più sulle sfide di Transizione 5.0 in agricoltura, ti invitiamo a leggere questo approfondimento.
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