Errore 4.0 #13 – Non conosco i requisiti, io mi sono autocertificato

Le due facce della medaglia dell’agevolazione 4.0: da un lato la possibilità di gestire in autonomia l’agevolazione, dall’altra la complessità delle verifiche da effettuare per essere certi di possedere realmente i requisiti di legge. Pensare che autocertificarsi renda le cose più semplici è un Errore 4.0.

 

Non conosco i requisiti, non servono mica: io mi sono autocertificato

L’autocertificazione è una possibilità che il Piano Nazionale Industria 4.0 ha dato ai legali rappresentanti delle imprese che a suo tempo avessero investito in beni di valore inferiore ai 500 mila euro, valore limite sopra il quale l’acquisizione di una perizia giurata era invece obbligatorio.

Questo limite ad oggi è stato abbassato a €300.000. Pertanto al di sotto di questa cifra limite è data facoltà al legale rappresentante dell’azienda, assumendosi anche gli oneri penali del caso, di dichiarare che il bene oggetto di potenziale agevolazione 4.0, una volta inserito nel processo produttivo aziendale, presenta i requisiti per fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge.

Fin qui il discorso fila abbastanza liscio e la facoltà di potersi gestire in autonomia la parte tecnica per avere accesso alle agevolazioni può risultare sicuramente utile.

Il discorso si fa un po’ più critico quando ci si comincia ad addentrare in temi tecnici molto specifici, anche in considerazione del fatto che il Piano Nazionale Industria 4.0, ora Transizione 4.0, è un insieme eterogeneo di leggi, norme tecniche di settore, prassi di riferimento, risposte pubbliche a interpelli da parte di MiSE o Agenzie delle Entrate e FAQ di entrambi questi due soggetti.

Questo a dire che il quadro di riferimento che governa la verifica dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni non è affatto semplice.

In tutto questo c’è il rischio di perdere la bussola in quanto, in un certo senso, uno dei punti positivi l’industria 4.0 in Italia è al contempo uno dei suoi punti negativi: la possibilità di gestirsi in autonomia l’agevolazione.

 

Perchè Errore 4.0

Al contrario di altre iniziative che prevedono dei benefici fiscali, in questo caso non è necessario inviare nessuna istanza, non serve inoltrare nessuna domanda preventiva, non è richiesta una approvazione del proprio progetto di investimento, non si contempla alcun giudizio o punteggio di merito in base al quale concedere l’agevolazione.

Una volta stabilite le regole del gioco, il legislatore demanda all’azienda e ai suoi consulenti la verifica delle pre-condizioni agevolative, del soddisfacimento dei requisiti e della fruizione dei benefici fiscali.

Ciò significa che l’accesso alle agevolazioni è molto più rapido e meno accidentato rispetto ad altri tipi di iniziative di questo genere, tuttavia espone a parecchie criticità qualora l’approccio sia semplicistico quando non superficiale.

In un nostro precedente articolo abbiamo provato a esemplificare alcune casistiche che ci derivano da casi reali che abbiamo avuto modo di verificare relativamente a casi di autocertificazione.

Questo assolutamente, va detto, non per demonizzare coloro che si sono autocertificati, ma per richiamare l’attenzione su alcune cautele che è necessario avere per non incorrere in errori che altri hanno già compiuto, nello spirito di questa serie di Errori 4.0.

Bisogna conoscere i requisiti di legge relativi al bene oggetto di investimento, al proprio settore di applicazione e gli adempimenti di legge richiesti per fruire a pieno titolo delle agevolazioni.

Come dicevamo nell’articolo citato, nella quasi totalità delle autocertificazioni che abbiamo visto si ignoravano totalmente quali fossero i requisiti da rispettare nonché gli adempimenti successivi ai quali l’azienda era soggetta, esponendo quest’ultima a situazioni di rischio non compreso e pertanto non gestito, nell’eventualità di una futura verifica da parte dell’autorità preposta.

Situazioni di rischio che, nel 99,9% dei casi da noi esaminati, temiamo avrebbero avuto esito infausto per l’azienda.

Suggeriamo quindi a chi avesse optato per l’autocertificazione di verificare adeguatamente l’effettiva corrispondenza ai requisiti di legge dei beni oggetto di investimenti 4.0.

Da parte nostra stiamo cercando di aiutare le aziende a gestire o a prendere comunque coscienza di queste situazioni attraverso il nostro nuovo servizio di Audit 4.0, indagando la situazione passata,quella presente e fornendo i nostri suggerimenti per la gestione della situazione nel futuro.

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Tra i nostri servizi forniamo la consulenza per:

  • Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione;
  • Interlocuzione tecnica con le società esterne fornitrici dei beni e dei servizi;
  • Definizione di un percorso di sviluppo per creare il corretto ambiente di fabbrica per la fruizione dei benefici aggiuntivi a quelli destinati esclusivamente ai beni strumentali (es. integrazioni software; Formazione 4.0);
  • Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
  • Redazione di Analisi tecnica;
  • Supporto per la redazione della Comunicazione al MISE (per fini statistici) degli investimenti effettuati (dalla Legge 160/19 in poi)
  • Valutazione del mantenimento dei requisiti per beni già periziati (“Audit 4.0”).

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