Il ritorno dell’iperammortamento come incentivo fiscale centrale nella Legge di Bilancio 2026 rappresenta un cambio di paradigma significativo dopo anni dominati dai crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”.
La misura — ora in forma di **deduzione maggiorata del costo fiscale dei beni strumentali — sostituisce gli schemi precedenti e apre una nuova fase di programmazione degli investimenti nelle tecnologie digitali e nei sistemi produttivi delle imprese italiane.
Un ritorno, ma con aggiornamenti
A differenza dei crediti d’imposta 4.0/5.0, l’iperammortamento non genera immediata liquidità compensabile in F24, ma aumenta il valore fiscalmente deducibile dell’investimento:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 100% per quelli tra 2,5 e 10 milioni,
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.
Questa maggiorazione si applica agli investimenti effettuati tra 1° gennaio 2026 e 30 settembre 2028, dopo l’approvazione definitiva della manovra.
Dal punto di vista normativo, il nuovo quadro mantiene elementi di continuità tecnica con Transizione 4.0 e 5.0 — in particolare per la verifica dell’interconnessione e dei requisiti tecnici dei beni — ma cambia sostanzialmente la logica fiscale e temporale della misura.
Credito d’imposta 40% per le aziende agricole
La Legge di Bilancio 2026 introduce un credito d’imposta del 40% per imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, destinato a investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali. La misura riprende l’impostazione dei piani 4.0 (tecnologia, automazione, interoperabilità), estendendola in modo mirato al settore primario.
L’agevolazione prevede:
aliquota del 40%,
tetto di 1 milione di euro di investimenti agevolabili per impresa,
utilizzo in compensazione F24,
dotazione finanziaria molto limitata (1,4 milioni € per il 2026 e 700 mila € per il 2027).
Proprio la scarsità delle risorse potrebbe rappresentare il principale limite: non si tratta di una misura strutturale, ma di un incentivo a plafond, con fondi predeterminati e non scalabili, che rischia di esaurirsi rapidamente.
Limite alle risorse disponibili per il credito
Le ragioni principali della limitata disponibilità finanziaria sono riconducibili a diversi fattori:
- la necessità di collocare la misura all’interno di spazi di bilancio già fortemente compressi, dopo gli assorbimenti di Transizione 5.0, PNRR ed energia;
- la volontà di testare lo strumento su un perimetro controllato prima di un’eventuale estensione;
- il tentativo di introdurre un segnale politico verso il comparto agricolo senza impegnare fin da subito volumi di spesa comparabili a quelli dell’industria manifatturiera;
- la considerazione che il settore agricolo gode già di diverse misure agevolative che possono andare a coprire la medesima tipologia di investimenti, con il rischio di “sovrafinanziare” il comparto;
- la possibilità che in qualche modo la dotazione finanziaria venga estesa con qualche decreto o altro strumento.
Il risultato è una misura che, pur interessante per impostazione tecnica, rischia di esaurire rapidamente le risorse disponibili, riproponendo anche nel settore agricolo un meccanismo di accesso basato più sulla tempestività amministrativa che su una reale programmazione industriale di medio periodo.
Il vincolo “Made in EU”: protezionismo o semplificazione?
Una delle novità più dibattute è l’introduzione di un vincolo secondo cui i beni strumentali oggetto della misura devono essere prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo per poter accedere all’iperammortamento.
Sul piano politico, il vincolo viene presentato come una forma di rafforzamento della sovranità tecnologica europea — un obiettivo coerente con i più ampi piani industriali dell’UE. Ma sul piano pratico operare questa restrizione sui beni digitali e software non è affatto banale. La definizione di “origine” per prodotti software resta ambigua: non esistono criteri doganali chiari come per i beni fisici, e le catene globali del valore rendono difficile determinare se un bene sia sostanzialmente “europeo”.
Se non accompagnato da linee guida tecniche precise, questo vincolo rischia di diventare un ostacolo burocratico più che un incentivo a investire nel locale. Un’impresa che acquisisce sistemi integrati con componenti di diversa provenienza potrebbe trovarsi a gestire dubbi interpretativi sul requisito di “made in”. Questo è un punto critico che merita attenzione nelle istruzioni attuative.
Un quadro frammentato di continuità e cambiamento
L’analisi delle misure contenute nella legge di bilancio mette in evidenza dinamiche contrastanti:
✔ Continuità tecnica con Transizione 4.0 e 5.0 — negli strumenti digitali, nell’interconnessione del bene, nelle logiche di innovazione.
✘ Cambio di logica fiscale: dal credito d’imposta con effetto di liquidità al beneficio diffuso lungo tutta la vita del cespite.
✘ Riduzione delle premialità “green” e di efficienza energetica rispetto alle versioni originarie delle bozze di legge.
Come hanno evidenziato anche altri osservatori, il legislatore ha scelto una strada pragmatica: non un “nuovo inizio” ma un aggiustamento normativo che cerca di bilanciare esigenze contabili, coperture di bilancio e strumenti di incentivi. Il risultato, da un punto di vista tecnico, è logico; da un punto di vista di politica industriale organica, meno coerente.
Per le imprese: opportunità e complessità
Per molte aziende l’iperammortamento 2026 può essere uno strumento utile per pianificare gli investimenti in tecnologie digitali, automazione, software integrati e, in alcuni casi, anche in sistemi di autoproduzione energetica.
Tuttavia:
- la fruizione è condizionata alla capienza fiscale: imprese in perdita sistemica trarranno meno vantaggio rispetto a quanto sarebbe stato possibile con i crediti d’imposta.
- la programmazione degli investimenti diventa cruciale per rispettare le tempistiche di consegna e messa in esercizio.
- la verifica dell’origine UE/SEE dei beni e il rispetto delle condizioni tecniche aggiungono un ulteriore livello di complessità operativa.
In questo senso, la misura è un’opportunità reale, ma richiede consulenza tecnica e fiscale di qualità, e non può essere interpretata come uno strumento “plug & play”.
Una visione realistica ma non pessimista
Dal punto di vista critico, è legittimo osservare che la transizione normativa ha elementi di ritorno al passato (la deduzione maggiorata ricorda lo schema originario di Industria 4.0) e di frammentazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità e doppia transizione digitale-energetica.
Tuttavia, l’ottimismo non è fuori luogo: un incentivo fiscale stabile fino al 2028 con criteri chiari di ammissibilità può favorire una maggiore programmazione di medio termine da parte delle imprese e creare condizioni più prevedibili per investire in tecnologie abilitanti.
Per chi opera nel mondo della consulenza e dell’innovazione, il compito ora è duplice:
- aiutare le imprese a decifrare i dettagli operativi della misura,
- trasformare la maggiore deducibilità fiscale in realizzazione concreta di progetti di automazione, digitalizzazione e sostenibilità.
In questo senso, l’iperammortamento 2026 non è né un “miracolo” né una resa; è un punto di riequilibrio normativo che richiede scelte strategiche e competenze tecniche per essere sfruttato al meglio.


